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IL
BIGLIETTO AEREO costituisce prova della conclusione del
contratto di trasporto; quest’ultimo è regolato, oltre che
dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali
di Trasporto (CGT) che il passeggero deve poter consultare
nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree
e presso i banchi delle compagnie aeree in aeroporto. Un estratto
delle CGT è riportato in allegato al biglietto ed assume generalmente
la dizione di “Condizioni di contratto”.
LA
PRENOTAZIONE DEL VOLO
Dove si effettua: nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie
e filiali di compagnia aerea, telefonicamente presso la compagnia
aerea o presso l’agenzia di viaggio, via Internet, ove previsto
dalle singole compagnie aeree.
Il passeggero ha il diritto di ricevere dalla compagnia aerea
o dal suo rappresentante informazioni su: compagnia aerea
che effettivamente svolgerà il collegamento, tipo di aeromobile,
orari dei voli e tariffe con relative regole, modalità di
assistenza per i passeggeri disabili e per i minori non accompagnati,
comunicazione del codice di prenotazione (“P.N.R.”- Passenger
Name Record).
Se prenota in agenzia di viaggio il passeggero può richiedere
le videate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS),
al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano
la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio,
e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole.
La prenotazione diventa definitiva solo con l'emissione del
biglietto.
Il contratto di trasporto si perfeziona con L’ACQUISTO
DEL BIGLIETTO, da effettuarsi entro i termini indicati
all'atto della prenotazione. Il passeggero ha il diritto di
essere informato dalla compagnia aerea o dal suo rappresentante
sulle norme che regolano il trasporto.
In caso di acquisto del biglietto elettronico (sistema di
acquisto per via elettronica, anziché con il normale biglietto,
pagabile mediante carta di credito, e successivo ritiro della
carta d'imbarco direttamente all'accesso in aereo) il passeggero
ha il diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la
ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con i dati relativi
al passeggero, al volo e con le stesse informazioni contenute
nel biglietto aereo tradizionale.
COMPENSAZIONE
PER NEGATO IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI
LINEA (OVERBOOKING) REGOLAMENTO COMUNITARIO 295/91
Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto
comunitario venga negato l’imbarco a causa di una sovraprenotazione
operata dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso
di regolare biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia
presentato nei tempi previsti per l’accettazione, egli ha
il diritto di scegliere tra:
1. Rimborso senza penali dell’intero costo del biglietto per
la parte del viaggio non effettuata
2. Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione
finale
3. Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente.
Nel caso in cui al passeggero, su un volo sovraprenotato,
venga offerta la possibilità di viaggiare in una classe inferiore
a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto
ad un rimborso della differenza di prezzo. Indipendentemente
dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare immediatamente,
dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo richieda:
• per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440).
Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che
permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre
due ore dopo l’orario di arrivo del volo programmato, tale
compensazione può essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)
• per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880).
Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che
permetta al passeggero di arrivare a destinazione non oltre
quattro ore dopo l’orario di arrivo del volo programmato,
tale compensazione può essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440)
La compensazione verrà pagata in contanti o, d’accordo con
il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. La
misura della compensazione potrà essere limitata al prezzo
del biglietto corrispondente alla destinazione finale. In
aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà assicurare,
a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato
negato l’imbarco:
1. una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
2. pasti e consumazioni in congrua relazione all’attesa del
volo alternativo
3. nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti,
adeguata sistemazione in albergo
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto
compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione
all’organizzatore che a sua volta compenserà il passeggero,
nei confronti del quale è responsabile per l’adempimento del
contratto.
RITARDATA
PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO
Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea,
dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce
l’assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente
alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti
e comunque entro la prevista ora d’imbarco.
Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni
30 minuti.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha il diritto
di richiedere la risoluzione del contratto e quindi di ottenere
il rimborso per la parte non usata del biglietto, salvo ulteriori
azioni risarcitorie in caso di imputabilità della cancellazione
al vettore.
In alternativa il passeggero ha titolo a raggiungere la destinazione
finale comunque con mezzo aereo, compresa l’utilizzazione
di voli operati da altri vettori, seppure in data successiva
e comunque non oltre la validità del titolo di viaggio. Tale
opportunità è nella disponibilità del passeggero, che in ogni
caso deve essere assistito dalla compagnia così da ridurre
al massimo il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche per la riprotezione
di passeggeri di voli cancellati, sia imputabile alla compagnia
aerea, il passeggero avrà diritto a:
• una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
• pasti e consumazioni in congrua relazione all’attesa del
volo
• adeguata sistemazione in albergo
VIAGGIO
TUTTO COMPRESO
Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla combinazione
di almeno due dei seguenti elementi: ”volo aereo”, “alloggio”,
“altri servizi”, e comprendente almeno una notte (Direttiva
90/314/CEE e Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.1995), sarà
l’organizzatore con il quale il passeggero ha stipulato il
contratto ad assicurare al passeggero stesso ogni tipo di
assistenza Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha
il diritto di sapere che:
• deve ricevere dall’organizzatore precise informazioni sul
viaggio
• l’opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro, tra
le altre cose, la destinazione, l’itinerario, la sistemazione
alberghiera, i pasti, il prezzo, nonché informazioni generali
in materia di documenti di espatrio e visto d'ingresso
• le informazioni contenute nell’opuscolo sono vincolanti
per l’organizzatore
• il passeggero deve ricevere una copia del contratto di vendita
con il timbro o la firma dell’organizzatore
• il passeggero ha il diritto di trasferire la propria prenotazione
ad un’altra persona dandone notizia all’organizzatore entro
e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza
• il prezzo pattuito non può essere variato a meno che ciò
non sia espressamente previsto dal contratto. In tal caso
l’eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo
originario e non può aver luogo nei 20 giorni che precedono
la partenza
• prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal contratto
o per la cancellazione del pacchetto non per colpa del passeggero,
questi ha il diritto di scegliere un altro pacchetto turistico
equivalente (stesso importo riportato nel catalogo) o di qualità
superiore senza supplemento di prezzo. Nel caso in cui il
pacchetto sostitutivo fosse di qualità inferiore, il passeggero
ha titolo al rimborso della differenza
L’organizzatore è responsabile per qualsiasi inosservanza
dei termini contrattuali, pertanto qualsiasi azione dovrà
intraprendersi nei confronti dell’organizzatore stesso. Il
passeggero può sporgere reclamo mediante raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’organizzatore entro
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
RESPONSABILITA’
RELATIVE AL BAGAGLIO
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Convenzione di Varsavia
del 1929 e protocolli aggiuntivi)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato
al momento dell’accettazione) il passeggero ha diritto, da
parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 17
Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro pari a
circa Lit. 46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore
dichiarazione di valore. Per lo smarrimento o i danni al bagaglio
a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della
compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino
a 332 DSP* - circa 461 Euro pari a circa Lit. 892.000 - per
passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI (Codice della navigazione, leggi
e disposizioni successive)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il
passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad
un risarcimento fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun
bagaglio registrato, oppure fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000)
per chilogrammo, salvo il caso di maggiore dichiarazione di
valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel
caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il
passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro
(Lit. 1.950.000) per passeggero.
MODALITA’
PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere
scritta ed immediata all’atto della riconsegna o al momento
in cui la riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata
su appositi moduli (PIR - Property Irregularity Reports),
disponibili presso l’assistenza bagagli, la compagnia aerea
o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia,
a pena di decadenza per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di
ritardo
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di
ritardo
I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia, a
pena di decadenza per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro 7 giorni
dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non registrato": il diritto
al risarcimento si prescrive per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque
il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato
determinato da causa imputabile alla compagnia per il TRAFFICO
INTERNAZIONALE: entro due anni dall'arrivo a destinazione
Reclami per danni al "bagaglio registrato": il diritto al
risarcimento si prescrive per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile,
a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti
abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie
e possibili per evitare il danno) per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile
a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano
diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili
per evitare il danno)
RESPONSABILITA’
RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE (REGOLAMENTO COMUNITARIO
2027/97):
Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie
non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti
nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o
lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro
pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia
comunitaria ha l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni
alla responsabilità oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in
proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall’identificazione
dell’avente titolo all’indennità. In caso di morte l’anticipo
non sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari
a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro
l’Unione Europea e che non intendono applicare tale sistema
risarcitorio hanno l’obbligo di informare i passeggeri di
tale situazione direttamente o tramite le agenzie, nonché
di illustrare loro il regime seguito.
In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie,
che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge
274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit.
268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti
a fluttuazioni rispetto all’Euro (utilizzata la quotazione
del 1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro)
GESTIONE DEI RECLAMI
Forma: fermo restando quanto specificatamente previsto
per i ”viaggi tutto compreso” e per il “bagaglio”, il reclamo
deve essere inoltrato immediatamente agli uffici aeroportuali
della compagnia aerea o del suo rappresentante: verbalmente
(anche telefonicamente), per nota scritta (in italiano o in
una lingua ufficiale della Unione Europea), per fax, per posta
elettronica, alla segreteria telefonica
Le informazioni sulle modalità di reclamo devono essere
fornite:, dal personale a contatto con l’utenza, che deve
risultare identificabile, dal personale addetto al servizio
di supporto alla compilazione, telefonicamente (numero di
telefono riportato sul biglietto e pubblicizzato in aerostazione),
in occasione delle comunicazioni istituzionali, via Internet
Diritto di riscontro al reclamo: La compagnia aerea,
o il suo rappresentante, deve: rispondere per iscritto entro
e non oltre 30 giorni (da data protocollo interno), proporre
la possibilità di una conciliazione extragiudiziale, elaborare
un resoconto annuale di tutti i reclami ricevuti, a disposizione
degli utenti
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Contenuto
minimo del riscontro
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data e luogo |
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indicazione avvenuta ricezione |
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termini previsti risoluzione reclamo |
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identificazione struttura o persona incaricata |
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indicazioni per ulteriori informazioni |
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riassunto iter e possibilità di appello |
Presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile (ENAC) – via di Villa Ricotti 42 – 00161 Roma è istituito
un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare
le azioni poste in essere a tutela del passeggero e di procedere
all’aggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di
variazioni normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti
nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri
e degli operatori del settore possono essere rivolti agli
uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile ubicati all’interno dell’aeroporto.
ENAC - Ente Nazionale per l'Avizione Civile
Presidenza e Direzione Generale
Via di Villa Ricotti, 42
00161 Roma
Tel. +39 06 44185-1
Fax +39 06 44185316
www.enac-italia.it
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